Menu principale:
STATUTO
Adottato, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.18/8/2000, n.267, dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 25/03/2004
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Il Comune
1. Il Comune di Cogorno è Ente autonomo, ordinato secondo le norme del presente Statuto, in conformità alla Costituzione della Repubblica Italiana e nell'ambito dei principi stabiliti dalle Leggi generali della Repubblica e dalla Carta Europea delle Autonomie.
2. Il Comune, dotato di personalità giuridica, esprime sul piano istituzionale il diritto dell'autonomia amministrativa della comunità insediata nel suo territorio, ne cura e rappresenta in ogni sede gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
3. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà
Art.2
Il Territorio
1. Il Territorio del Comune di Cogorno è ubicato sul lato sinistro del bacino idrografico della parte iniziale e mediana del fiume Entella e confina a sud con il territorio del Comune di Lavagna, ad ovest con quello del Comune di Chiavari lungo la linea mediana del fiume Entella, a nord -
2. Il territorio comunale si articola, sulla scorta dell'origine storica dei suoi insediamenti, nelle frazioni di Cogorno, Breccanecca, Monticelli, Panesi, Costa e San Salvatore.
Art.3
La Popolazione
1. Si considerano cittadini del Comune di Cogorno tutti coloro che abbiano assunto la residenza anagrafica nel suo territorio, indipendentemente dalla loro nazionalità e da qualsiasi altra condizione personale.
2. Tutti i cittadini hanno uguali diritti ed eguali doveri nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
Art. 4
Autonomia e Compiti dell’Amministrazione Comunale
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L’attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri della legalità, dell’economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fìni, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni, secondo il principio di sussidiarietà, anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
8. In particolare, nello svolgimento della propria attività, il Comune :
a) riconosce il ruolo del volontariato quale momento qualificante della partecipazione del cittadino, ne favorisce l'attività ed individua forme di sostegno e di collaborazione;
b) assicura la tutela dell'equilibrio territoriale ed ambientale e la salvaguardia del paesaggio come beni primari ed irrinunciabili della collettività, persegue la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e della tradizione locale in tutte le sue forme;
c) persegue la realizzazione di un efficiente ed idoneo sistema integrato di servizi pubblici in favore di tutti i cittadini; assume ogni iniziativa opportuna a tutela delle condizioni di vita e della salute dei cittadini in ogni suo aspetto; promuove la solidarietà della comunità locale in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate e valorizza le diverse culture che nel Comune convivono;
d) organizza tempi e modalità della vita comunale per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori;
e) favorisce lo sviluppo produttivo e promuove in particolare la crescita dei settori turistico, commerciale ed artigianale e l'azione di recupero delle attività agricole;
f) promuove le condizioni affinché sia reso effettivo ai cittadini il diritto al lavoro in ambito locale, riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale, presenti con le loro strutture organizzative.
Art. 5
Sede e Stemma
1. Capoluogo del Comune è l'abitato in cui si trova la sede comunale.
2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o del Comune può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Cogorno e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 440 del 13.12.1983.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. n.440 del 13.12.1983.
6. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.
Art. 6
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva ad entrambi i sessi almeno un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 35 comma 3 lett. C) T.U. approvato con D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza dei Consiglio dei Ministri -
c) garantisce la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 31 concernente la nomina di detto organo.
Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi
1. .Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 T.U. approvato con D.Lgs.267/2000, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
Art. 8
Conferenza Stato-
1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito nazionale.
Art. 9
Pubblicità degli atti e Tutela dei dati personali
1. Il Comune assicura la pubblicità dei propri atti e provvedimenti nelle forme di legge ed assicura la periodica informazione alla popolazione sulle principali attività e sulle decisioni di interesse generale assunte dall’Amministrazione Comunale.
2. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10
Gli atti
1. Tutti i provvedimenti amministrativi comunali, compresi gli atti generali non normativi, devono essere motivati con l'esposizione succinta dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Comune, in base alle risultanze dell'istruttoria.
2. In ogni atto comunale notificato al destinatario ed idoneo ad incidere negativamente sulla sua situazione giuridica devono essere indicati i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.
Art.11
I Procedimenti
1. Il Comune adotta le misure organizzative ed assume ogni iniziativa adeguata ad assicurare la massima semplicità, trasparenza e celerità dei procedimenti di propria competenza.
2. I procedimenti amministrativi comunali sono disciplinati da appositi Regolamenti che individuano, per ciascuno di essi, l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché quello competente per l'adozione del provvedimento finale e, prescrivono il termine entro cui i procedimenti stessi debbono essere conclusi.
3. L'avvio dei procedimenti comunali iniziati d'ufficio deve essere comunicato, nelle forme previste dal Regolamento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. La comunicazione deve contenere almeno l'indicazione dell'oggetto del procedimento, dell'ufficio competente e del funzionario responsabile.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio -
Capo I
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 12
Elezione -
1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
4. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
Art. 13
Consiglieri comunali -
1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera popolazione del Comune di Cogorno e ne persegue gli interessi generali, svolgendo le proprie funzioni senza vincolo di mandato e con le prerogative attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale di Cogorno è composto di sedici Consiglieri. La legge disciplina il sistema elettorale e la loro posizione giuridica con riguardo ad aspettative, permessi ed indennità
3. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari e degli altri organi di cui fanno parte.
4. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
5. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.
6. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
7. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
8. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
9. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
10. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000
Art. 14
Funzionamento -
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che dovrà conformarsi ai seguenti principi:
a) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.
b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati:
-
-
c) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
d) riservare al Sindaco, quale Presidente, il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
4. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.
Art. 15
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per l'approvazione dei rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000
c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
Art. 16
Esercizio della potestà regolamentare
1. Al fine di assicurare che lo svolgimento della propria azione ed il funzionamento dei propri organi avvenga nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e di certezza del diritto, il Comune di Cogorno si dota di propri regolamenti relativi ai singoli settori dell’attività amministrativa, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto
2. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati.
3. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
4. 1 regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei giorni di deposito di cui al precedente comma 3 . Sino all’entrata in vigore dei regolamenti approvati, continuano ad applicarsi le norme di quelli vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.
Art. 17
Gruppi Consiliari
1. Il Consiglio Comunale è articolato in Gruppi Consiliari, formati sulla base della libera dichiarazione di appartenenza resa da ciascun Consigliere ad inizio del mandato e costituiti come autonome forme di aggregazione dei Consiglieri, in ragione di un comune orientamento politico-
2. Ogni Consigliere ha il diritto, nel corso del mandato, di abbandonare il gruppo di appartenenza e di aderire ad altro Gruppo Consiliare già costituito ovvero di costituirsi in Gruppo autonomo, dichiarando al Consiglio in seduta pubblica le ragioni della propria decisione.
3. Ai Gruppi Consiliari sono assicurati mezzi e strutture per l'espletamento delle proprie funzioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Art. 18
Conferenza dei Capigruppo
1. La conferenza dei Capigruppo esprime l'autonomia organizzativa del Consiglio ed assicura la collegialità delle decisioni in merito alla programmazione ed allo svolgimento dei lavori consiliari.
2. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco, che la presiede, e negli altri casi previsti dal Regolamento, che ne determina le funzioni e ne disciplina l' attività.
Art. 19
Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
Art. 20
Costituzione di commissioni speciali
1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell’articolo precedente.
3. Con l’atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d’indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell’opposizione.
7. Il Sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.
Art. 21
Indirizzi per le nomine e le designazioni
1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.
Capo II
GIUNTA E SINDACO
Art. 22
Elezione del Sindaco
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì anche i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive al Segretario comunale e al direttore, se nominato, ai responsabili degli Uffici, in ordine agli indirizzi amministrativi e della gestione, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Il Sindaco ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori, dei Consiglieri da lui espressamente delegati allo svolgimento di funzioni proprie, e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili, territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle popolazioni interessate.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoregolamentazione delle competenze connesse all'Ufficio.
Art. 23
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri, è l’Organo responsabile dell’amministrazione del Comune ; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 TU approvato con D.Lgs.267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale. (n.b. = nel caso, sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore, la revoca dovrà avvenire di concerto tra i Sindaci interessati);
g) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
Art. 24
Attribuzioni di vigilanza
1.. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni, le società per azioni, appartenenti al Comune tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.
2. Il Sindaco compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune. Per l'esercizio di queste funzioni il Sindaco può avvalersi della collaborazione di Consiglieri comunali specificatamente delegati.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e le società per azioni, di cui al precedente comma 1, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 25
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco nelle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da almeno un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio quando ed in quanto di competenza consiliare.
Art. 26
Linee programmatiche
1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-
2. Il Sindaco a tal fine, dopo il suo insediamento, invita i consiglieri alla presentazione scritta, entro 20 giorni, di proposte e indicazioni per la definizione delle linee programmatiche di cui al comma precedente.
3. Il Sindaco, preso atto delle eventuali proposte presentate dai consiglieri, adotta le linee programmatiche di mandato.
4. Prima della votazione definitiva ciascun consigliere comunale può chiedere che vengano poste in votazione le proposte di modifica alle linee programmatiche dallo stesso presentate e non accolte.
5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, il Sindaco presenta all’organo consigliare una relazione sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche, sottoponendole alla discussione del Consiglio.
Art. 27
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art. 28
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Art. 29
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, lo ritenga opportuno.
4) Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5) Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.
Art. 30
Divieto generale di incarichi e consulenze –Obbligo di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
Art. 31
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
Art. 32
La Giunta – Composizione e presidenza
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza; adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale; riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di cinque assessori, compreso il Vice Sindaco.
3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 2 (due). Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-
4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
Art. 33
Competenze della Giunta
1. La Giunta concorre con gli Organi burocratici, dei quali controlla e coordina l’azione, all’espletamento delle attività di gestione amministrativa, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di accentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta affida al segretario ed ai responsabili apicali di settore, con proprie deliberazioni in forma di atto interno, l’incarico di attuare le proprie determinazioni in ordine ad obiettivi generali o specifici, che comportino la predisposizione di atti o provvedimenti amministrativi, lo svolgimento di particolari attività da parte degli uffici o dei servizi, la redazione di pareri, relazioni o perizie ovvero l’elaborazione di soluzioni tecniche , amministrative, contabili.
4. Gli atti interni devono essere formulati in modo da rispettare l’autonomia e l’ integrità professionale del segretario e dei funzionari responsabili apicali di settore.
5. E’, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
7. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. l) ed m), del T.U. approvato con D.Lgs.267/2000
Art. 34
Funzionamento della Giunta.
1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine dei giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. La votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
Art. 35
Gli Assessori
1. Gli Assessori Comunali sono titolari di poteri e responsabilità esclusivamente collegiali, in qualità di componenti della Giunta.
Essi non esercitano a titolo individuale funzioni a rilevanza giuridica esterna, fatta eccezione per quelle attribuite dal Sindaco in base a delega di poteri conferita per iscritto.
2. Gli Assessori sono individualmente responsabili, sotto il profilo politico-
3. In tale veste, essi svolgono, con il coordinamento del Sindaco , le seguenti attività:
a) attivano gli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e le determinazioni della Giunta per la predisposizione degli atti e dei progetti da sottoporre all'esame degli organi elettivi, e stabilendo d'intesa con essi i criteri per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
b) promuovono ed illustrano, nelle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, gli schemi di deliberazione e le proposte di intervento formulate dagli uffici;
c) svolgono ogni attività istruttoria e preparatoria dei lavori della Giunta e del Consiglio, nell'ambito degli incarichi ad essi attribuiti;
d) assicurano il ricevimento periodico del pubblico e mantengono il rapporto con i cittadini a qualsiasi titolo interessati a procedimenti di competenza del rispettivo settore;
4. Gli Assessori delegati dal Sindaco rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Consiglio.
Art. 36
Cessazione dalla carica di assessore
1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art. 37
Decadenza della Giunta -
1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza contare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO
CAPO I
DIRITTI DI ACCESSO
Art. 38
Diritto di accesso
1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità della propria funzione amministrativa, il Comune di Cogorno garantisce ai cittadini l'accesso alla documentazione d'ufficio, nelle forme previste dal presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia degli atti e dei documenti formati dall'Amministrazione Comunale o, comunque, da essa utilizzati ai fini della propria attività, previa presentazione di richiesta motivata.
Art.39
Atti riservati
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di motivata dichiarazione del Sindaco che, nei limiti previsti dalla Legge e con le modalità stabilite nel Regolamento, ne vieti temporaneamente l'esibizione, in particolare:
a) sono sottratti al regime di accesso gli atti, individuati per categorie dal Regolamento, la cui diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese.
b) Il Sindaco può vietare, con propria temporanea e motivata dichiarazione, l'esibizione di atti e documenti anche non individuati come riservati dal Regolamento, la cui diffusione possa ugualmente pregiudicare il diritto alla riservatezza di terzi.
c) La visione di atti riservati è comunque consentita ai Consiglieri Comunali, salvo l'obbligo di mantenere il riserbo sul contenuto dei documenti esaminati, nonchè a coloro che ne abbiano necessità al fine di curare propri interessi giuridicamente protetti.
Art. 40
Titolarità del diritto
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, possono prendere visione ed estrarre copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, dei relativi allegati e di ogni altro atto o documento di natura normativa o programmatoria o comunque avente contenuto o rilevanza generale.
2. I diretti interessati hanno diritto di accedere a tutti gli atti interni ed istruttori relativi ai procedimenti che li riguardano.
3. I titolari di un interesse giuridicamente qualificato possono accedere ai provvedimenti a contenuto particolare ed agli atti interni ai procedimenti relativi a terzi, a condizione che dichiarino la posizione giuridica fatta valere e le finalità dell'accesso.
Art.41
Modalità di accesso
1. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono disciplinate dal Regolamento, che si ispira al criterio di assicurarne la facilità e la speditezza, compatibilmente con l'esigenza di garantire il normale funzionamento degli uffici.
2. La visione degli atti è gratuita. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione e dei diritti di ricerca, nella misura stabilita dal Regolamento.
Art.42
Responsabilità
1. Il Segretario, i funzionari o i responsabili apicali di settore assicurano il rispetto delle norme sull'accesso dei cittadini alla documentazione d'ufficio e sono responsabili dei relativi provvedimenti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento.
2. L'accesso deve essere garantito entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. Esso può essere differito solo per cause di forza maggiore, in ragione della particolare natura del documento richiesto o di transitorie difficoltà organizzative degli uffici. I motivi del ritardo devono essere comunicati all'interessato.
3. L'accesso non può essere rifiutato per motivi diversi da quelli previsti nel presente Statuto. Il rifiuto deve essere motivato e formulato per iscritto, qualora consegua ad una domanda scritta.
4. Contro il rifiuto od il differimento dell'accesso da parte del Segretario, dei funzionari o responsabili apicali di settore, è ammesso reclamo scritto al Sindaco che ha l'obbligo di adottare e comunicare le proprie determinazioni entro i successivi 30 giorni.
CAPO II
DIRITTI DI INFORMAZIONE
E DI PARTECIPAZIONE
AI PROCEDIMENTI
Art.43
Diritto alla risposta
1. Ogni cittadino che ponga al Comune una richiesta scritta avente ad oggetto un qualsiasi atto dell'Amministrazione Comunale, sia pure di contenuto meramente informativo, ha diritto ad ottenere una risposta ugualmente scritta.
2. Il Regolamento individua l'organo competente alla risposta ed ai relativi termini o modalità.
Art.44
Diritto all'informazione
1. Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Amministrazione Comunale un'informazione chiara e completa in merito ai procedimenti che li riguardano, nonchè ogni utile notizia in ordine alla fruibilità dei servizi e delle prestazioni erogate dal Comune.
2. Il Comune assicura a tal fine l'apertura al pubblico dei propri uffici e servizi, con orari articolati in modo da corrispondere alle effettive esigenze degli utenti.
3. Il Comune di Cogorno assume autonome iniziative di informazione rivolte alla generalità dei cittadini ovvero a determinate categorie sociali, al fine di garantire la piena attuazione di provvedimenti legislativi o di deliberazioni proprie o di altri Enti che prevedano particolari opportunità nei settori dei servizi sociali, dell'occupazione e dei diritti civili, ovvero al fine di diffondere la conoscenza dei dati in proprio possesso relativi alla situazione ambientale ed alla salute dei cittadini.
Art.45
Diritto di partecipazione
ai procedimenti
1. I soggetti interessati da atti del Comune possono partecipare al relativo procedimento, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, i competenti organi o uffici del comune comunicano l'avvio del procedimento stesso, con mezzi idonei e secondo quanto stabilito dal Regolamento:
a) ai diretti destinatari degli effetti del provvedimento finale cui il procedimento è preordinato;
b) a coloro che per legge devono intervenirvi;
c) ai soggetti ai quali il provvedimento può recare pregiudizio, semprechè tali soggetti siano individuati o facilmente individuabili;
3. I soggetti di cui al precedente comma, nonchè gli altri soggetti eventualmente legittimati, possono intervenire nel procedimento, secondo modalità stabilite del Regolamento. Le modalità dell'intervento devono consentire all'interessato di far valere le proprie ragioni in modo effettivo e con ragionevole facilità, secondo criteri di equilibrato contemperamento con le esigenze di efficienza e celerità del procedimento amministrativo.
4. Quando ciò sia possibile ed opportuno nel pubblico interesse, la partecipazione al procedimento può dare luogo alla conclusione di accordi tra gli interessati e l'amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, relativi ai provvedimenti cui il procedimento stesso è preordinato.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti di programmazione e pianificazione, nonchè agli atti normativi o a contenuto generale, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano il procedimento di formazione.
Art.46
Diritto alla certificazione
1. Il Comune di Cogorno adotta le misure organizzative idonee ad assicurare la più estesa applicazione delle norme in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini.
2. Qualora risulti, nel corso di un procedimento pendente presso un settore dell'Amministrazione Comunale, la necessità di acquisire a fini istruttori un atto o un certificato di competenza di altro settore ovvero la copia di un documento ivi depositato, il responsabile ha l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione necessaria, esonerando l'interessato dalla relativa incombenza.
Art.47
Diritto di reclamo
1. Ogni cittadino che, nel rapporto con una struttura dell'Amministrazione Comunale, ritenga di essere stato leso in uno dei diritti previsti dal presente Statuto o di aver altrimenti ricevuto un trattamento ingiusto o discriminatorio o comunque lesivo della propria dignità, può proporre reclamo scritto al Sindaco.
2. Il Sindaco dispone le indagini opportune al fine di accertare la fondatezza dei fatti denunciati, anche in funzione di promuovere l'eventuale azione disciplinare, ed assume le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione scritta al cittadino entro i termini previsti dal Regolamento.
Capo III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI -
Art. 48
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
c) l’attività dei gruppi consiliari mettendo a disposizione un’idonea sede, compatibilmente con l’idoneità delle strutture.
4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 49
Le libere forme associative
1. Il Comune di Cogorno riconosce la funzione delle Associazioni democratiche e di volontariato, che perseguono la cura di interessi diffusi con riguardo alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo economico ed alla qualità della vita civile, sociale e culturale della popolazione, nonchè all'assistenza socio-
2. Il Comune riconosce le formazioni e le aggregazioni sociali che si organizzano spontaneamente sul territorio comunale per la promozione e la tutela di valori ed interessi peculiari delle comunità locali.
3. Le libere forme associative a base democratica partecipano in posizione dialettica con il Comune alla definizione ed alla migliore attuazione degli obiettivi istituzionali propri dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune sostiene le attività ed i programmi delle Associazioni democratiche e di volontariato.
Il regolamento ne disciplina, sulla base di criteri di assoluta obiettività ed imparzialità, le forme di partecipazione, accesso e sostegno, con particolare riguardo a:
a) garantire l'effettivo diritto delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, di informazione e di accesso alle strutture ed ai servizi comunali;
b) determinare le forme di sostegno materiale e normativo, di cui possano godere le associazioni e le organizzazioni di volontariato in proporzione alla qualità ed alla quantità delle prestazioni sociali concretamente erogate.
5. Al fine di individuare le associazioni legittimate a partecipare in via permanente agli istituti comunali di consultazione democratica, è istituito l'Albo Comunale delle libere forme associative.
6. Il Regolamento disciplina i criteri e le modalità di formazione e di aggiornamento dell'Albo, garantendo comunque il diritto all'iscrizione a tutte le associazioni che abbiano una stabile presenza organizzativa nel territorio comunale e siano rette da Statuti a base democratica.
Art. 50
Riunioni e assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L’amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
-
-
-
Art. 51
Consultazioni
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
Art. 52
Comitati di partecipazione costituiti a livello di frazione
1. Il Comune promuove e sostiene Comitati di partecipazione dei cittadini costituiti a livello delle frazioni in cui storicamente si articola il territorio comunale e specificatamente:
a) Cogorno;
b) Breccanecca-
c) Costa e Panesi
d) San Salvatore
2. La nomina dei membri di tali comitati spetta al Consiglio Comunale su proposta delle varie forme associative esistenti e/o operanti a livello di frazione.
3. Il Comune può sottoporre preventivamente ai comitati di frazione gli atti e le proposte che interessano in modo specifico la popolazione residente nelle località che compongono le rispettive frazioni, allo scopo di conoscerne l'orientamento.
4. I comitati di frazione possono presentare al Comune, di propria iniziativa, proposte, istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela della popolazione interessata.
5. Il regolamento della partecipazione disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei comitati di frazione.
Art. 53
Regolamento di partecipazione
1. Le forme, i casi e le procedure di consultazione dei cittadini sono stabilite nel Regolamento sugli istituti della partecipazione, che si ispira ai principi contenuti nel presente Statuto.
2. In particolare, il Regolamento:
a) assicura l'informazione alla cittadinanza e la consultazione delle associazioni rappresentative di interessi diffusi o di categoria per le deliberazioni in materia di pianificazione urbanistica ed uso del territorio, di programmazione delle attività economiche, di organizzazione dei servizi e per ogni intervento idoneo ad incidere in modo rilevante sull'ambiente;
b) stabilisce adeguate modalità di informazione e di consultazione delle comunità locali per i provvedimenti che incidono sull'assetto territoriale e sul sistema delle infrastrutture e dei servizi di quartiere o di frazione;
c) determina i casi in cui i pareri, le osservazioni e le proposte raccolte in sede di consultazione devono essere formalizzate quale atto intermedio nei procedimenti di formazione delle deliberazioni di cui alle lettere precedenti;
d) prevede la partecipazione di associazioni degli utenti e dei consumatori e di organizzazioni del volontariato alla gestione dei servizi.
Art. 54
Istanze e proposte
1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 100 (cento) elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
Capo IV
REFERENDUM
Art. 55
Azione referendaria
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) Il 30% (trenta per cento ) del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
Art. 56
Disciplina del referendum
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento dei referendum.
3. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione
f) le modalità di attuazione.
Art. 57
Effetti del referendum
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Capo V
DIFENSORE CIVICO
Art. 58
Istituzione dell'ufficio
1. E’ Istituito nel Comune l'ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
Art. 59
Nomina -
1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia, tramite convenzione, per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.
TITOLO IV
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 60
Albo pretorio
1. E’ costituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
Art. 61
Svolgimento dell'attività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
TITOLO V
PATRIMONIO -
Art. 62
Demanio e patrimonio
1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art. 63
Ordinamento finanziario e contabile
1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 64
Revisione economico-
1. La revisione economico-
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 62 , disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
TITOLO VI
I SERVIZI
Art. 65
Forma di gestione
1. Il Comune nell’ambito delle competenze attribuite dalla legge, assicura l’erogazione dei servizi pubblici adeguati a garantire la qualità della vita civile, sociale, culturale ed economica della collettività.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 66.
Art. 66
Gestione in economia
1. L’organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 67
Aziende speciali
1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
5. L’ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L’azienda uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 68
Istituzioni
1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore ; il numero, non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 67 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifìca i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L’organo di revisione economico-
Art. 69
Società
1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 113 TU approvato con D.Lgs.267/2000, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 70
Concessione a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 71
Convenzioni
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 72
Accordi di programma
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici,o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE -
Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 73
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 74
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di legalità, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di efficienza, professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 75
Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento e valorizzazione della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
4. L’Organizzazione amministrativa si articola in una segreteria e di strutture settoriali operative cui sono preposti funzionari o istruttori direttivi alle dipendenze del Segretario Comunale.
Art. 76
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Lo stato giuridico , diritti e doveri ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. La struttura degli uffici e dei servizi comunali è costituita dal personale dipendente, inquadrato in ruoli organici ed ordinato secondo qualifiche funzionali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilita dalla Legge e dagli accordi collettivi nazionali. Il personale è assunto mediante concorso od altre diverse procedure previste dalla Legge.
3 . I dipendenti comunali svolgono la propria attività a servizio e nell'interesse dei cittadini. Essi sono tenuti ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e sono direttamente responsabili verso il Segretario ed i funzionari o responsabili apicali di settore degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. Il Comune di Cogorno, nello svolgimento della propria attività, opera in modo da valorizzare la professionalità dei propri dipendenti, favorendone l'aggiornamento, la riqualificazione e la progressione di carriera; assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità personale; favorisce le iniziative autonome di mutua solidarietà fra dipendenti; garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali e riconosce il ruolo e la funzione dei sindacati
Art. 77
Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga nelle situazioni strutturalmente defìcitarie di cui all'articolo 242 TU approvato con D.Lgs.267/2000.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 TU approvato con D.Lgs.267/2000, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal TU approvato con D.Lgs.165/2001 e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
Capo II
SEGRETARIO COMUNALE -
Art. 78
Segretario comunale -
1. Il Segretario Comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi e degli operatori addetti.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 4 TU approvato con D.Lgs.267/2000.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 predetto . Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
Art. 79
Vice Segretario comunale
1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-
Art. 80
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente.
3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Art. 81
Ufficio di staff
1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituto da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
Art. 82
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
1. Ai sensi dell'art. 12 TU approvato con D.Lgs. 165/2001 il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L’ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 83
Entrata in vigore
1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.
Art. 84
Modifiche dello statuto
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consiglieri comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 – Il Comune
Art. 2 – Il Territorio
Art. 3 – La Popolazione
Art. 4 – Autonomia e compiti dell’Amministrazione Comunale
Art. 5 – Sede e Stemma
Art. 6 – Pari opportunità
Art. 7 – Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi
Art. 8 – Conferenza Stato-
Art. 9 – Pubblicità degli atti e Tutela dei dati personali
Art.10 -
Art. 11– I procedimenti
TITOLO I I – ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (CONSIGLIO-
Capo I -
Art. 12 – Elezione – Composizione -
Art. 13 – Consiglieri comunali – Convalida – Programma di governo
Art. 14 – Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri
Art. 15 – Sessioni del Consiglio
Art. 16 – Esercizio della potestà regolamentare
Art. 17 – Gruppi Consiliari
Art. 18 – Conferenza dei Capigruppo
Art. 19 – Commissioni consiliari permanenti
Art. 20 – Costituzione di commissioni speciali
Art. 21 – Indirizzi per le nomine e le designazioni
Capo II – Giunta e Sindaco
Art. 22 – Elezione del Sindaco
Art. 23 – Attribuzioni di amministrazione
Art. 24 – Attribuzioni di vigilanza
Art. 25 – Attribuzioni di organizzazione
Art. 26 – Linee programmatiche
Art. 27 – Dimissioni del Sindaco
Art. 28 – Vice Sindaco
Art. 29 – Delegati del Sindaco
Art. 30 – Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione
Art. 31 – Nomina della Giunta
Art. 32 – La Giunta – Composizione e presidenza
Art. 33 – Competenze della Giunta
Art. 34 – Funzionamento della Giunta
Art. 35 – Gli Assessori
Art. 36 – Cessazione dalla carica di assessore
Art. 37 – Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia
TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO
Capo I – Diritti di accesso
Art. 38 – Diritto di accesso
Art. 39 – Atti riservati
Art. 40 – Titolarità del diritto
Art. 41 – Modalità di accesso
Art. 42 – Responsabilità
Capo II – Diritti di Informazione e di Partecipazione ai Procedimenti
Art. 43 – Diritto alla risposta
Art. 44 – Diritto all’ informazione
Art. 45 – Diritto di partecipazione ai procedimenti
Art. 46 – Diritto alla certificazione
Art. 47 – Diritto di reclamo
Capo III – Partecipazione dei Cittadini-
Art. 48 – Partecipazione dei cittadini
Art. 49 – Le libere forme associative
Art. 50 – Riunioni e assemblee
Art. 51 – Consultazioni
Art. 52 – Comitati di partecipazione costituiti a livello di frazione
Art. 53 – Regolamenti di partecipazione
Art. 54 – Istanze e proposte
Capo IV – Referendum
Art. 55 -
Art. 56 – Disciplina del referendum
Art. 57 – Effetti del referendum
Capo V – Difensore Civico
Art. 58 – Istituzione dell’ufficio
Art. 59 – Nomina – Funzioni -
TITOLO IV – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 60 – Albo pretorio
Art. 61 – Svolgimento dell’attività amministrativa
TITOLO V – PATRIMONIO – FINANZA -
Art. 62 – Demanio e patrimonio
Art. 63 – Ordinamento finanziario e contabile
Art. 64 – Revisione economico finanziaria
TITOLO VI – I SERVIZI
Art. 65 – Forma di gestione
Art. 66 – Gestione in economia
Art. 67 – Aziende speciali
Art. 68 – Istituzioni
Art. 69 – Società
Art. 70 – Concessione a terzi
TITOLO VII – FORME DI ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 71 – Convenzioni
Art. 72 – Accordi di programma
TITOLO VIII – UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE
Capo I – Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 73 – Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Art. 74 – Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 75 – Organizzazione del personale
Art. 76 – Stato giuridico e trattamento economico del personale
Art. 77 – Incarichi esterni
Capo II -
Art. 78 – Segretario comunale – Direttore generale
Art. 79 – Vice Segretario comunale
Art. 80 – Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 81 – Ufficio di staff
Art. 82 – Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 83 – Entrata in vigore
Art. 84 – Modifiche dello statuto